(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
                 Composizione del comitato esecutivo 
1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e  di
dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri
esportatori o quello dei membri  importatori  dell'Organizzazione  e'
pari o inferiore a dieci, il Consiglio puo',  mantenendo  la  parita'
fra  le  due  categorie  di  membri,  decidere,  mediante   votazione
speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I
membri del comitato esecutivo vengono  eletti  per  ogni  anno  cacao
conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili. 
2. Ogni membro eletto e' rappresentato nel comitato esecutivo  da  un
rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli  puo'
inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri  supplenti
da uno o piu' consiglieri. 
3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo  vengono
eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti  entrambi  sia
fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei
membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie  dei  membri  si
alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del  presidente
e del vicepresidente, il  comitato  esecutivo  puo'  eleggere  fra  i
rappresentanti dei membri esportatori  o  fra  i  rappresentanti  dei
membri importatori, in  base  alle  esigenze  del  momento,  i  nuovi
titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti  a  seconda  dei
casi. Ne' il presidente,  ne'  alcun  altro  membro  dell'ufficio  di
presidenza che presieda una riunione del comitato  esecutivo,  prende
parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto  di
voto del membro che rappresenta. 
4.   Il   comitato   esecutivo   si   riunisce   presso    la    sede
dell'Organizzazione, a  meno  che  non  si  decida  diversamente  con
votazione  speciale.  Se,  per  invito  di  un  membro,  il  comitato
esecutivo   si   riunisce   in   un   luogo   diverso   dalla    sede
dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne  derivano  sono  a
carico del predetto membro.