Articolo 15 Composizione del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e di dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione e' pari o inferiore a dieci, il Consiglio puo', mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili. 2. Ogni membro eletto e' rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri. 3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta. 4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.