(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
                  Procedura di votazione e decisione 
                        del comitato esecutivo 
1. Ciascun membro del comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare
per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo
16; nessun membro puo' dividere i suoi voti. 
2. Salvo restando  le  disposizioni  del  paragrafo  1,  ogni  membro
esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e
che non abbia dato i suoi  voti,  in  conformita'  dell'articolo  16,
paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, puo', con notifica scritta  al
presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del
comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi
e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo. 
3.  Nel  corso  di  un  anno  cacao  qualsiasi  membro  puo',  previa
consultazione del membro del  comitato  esecutivo  per  il  quale  ha
votato in conformita'  dell'articolo  16,  ritirare  i  voti  dati  a
quest'ultimo. 
I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro  del  comitato
esecutivo, ma non possono  venirgli  tolti  per  il  resto  dell'anno
cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati  tolti  i
voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto
dell'anno cacao. Qualsiasi  decisione  presa  in  applicazione  delle
disposizioni del presente paragrafo prodice i suoi effetti  dopo  che
il presidente ne e' stato informato per iscritto. 
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del  comitato  esecutivo
e' la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio. 
5. Ogni membro ha il diritto di  adire  il  Consiglio  per  qualsiasi
decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio
regolamento interno  le  condizioni  alle  quali  e'  possibile  tale
ricorso.