Articolo 21 Privilegi ed immunita' 1. l'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dell'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante) e l'Organizzazione Internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo. 3. Se la sede dell'Organizzazione e' spostata in un altro paese, il governo ospitante conclude, il piu' presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio. 4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi: (a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione, (b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' nel territorio del governo ospitante, oppure (c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 5. l'Organizzazione puo' concludere, con uno o piu' altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.