(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
                        Privilegi ed immunita' 
1.  l'Organizzazione  ha  personalita'  giuridica.  Essa   puo',   in
particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili  ed
immobili e stare in giudizio. 
2. Lo statuto, i privilegi e le  immunita'  dell'Organizzazione,  del
suo direttore esecutivo,  del  suo  personale  e  dei  suoi  esperti,
nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano  nel  territorio
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le
loro  funzioni,  continuano  ad  essere   disciplinati   dell'accordo
relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo
del Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  (appresso
chiamato "il governo ospitante) e l'Organizzazione Internazionale del
cacao, con emendamenti che possono  essere  necessari  per  la  buona
applicazione del presente accordo. 
3. Se la sede dell'Organizzazione e' spostata in un altro  paese,  il
governo ospitante conclude, il piu' presto possibile, un  accordo  di
sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio. 
4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente
dal presente  accordo.  Esso  cessa  tuttavia  di  avere  vigore  nei
seguenti casi: 
(a) se viene concluso un accordo  in  questo  senso  fra  il  governo
ospitante e l'Organizzazione, 
(b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' nel 
territorio del governo ospitante, oppure 
(c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 
5. l'Organizzazione puo' concludere, con uno  o  piu'  altri  membri,
accordi riguardanti i privilegi e le  immunita'  che  possono  essere
necessari per  la  buona  applicazione  del  presente  accordo;  tali
accordi devono essere approvati dal Consiglio.