Articolo 23 Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati. 4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.