(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi
1. Nel corso del secondo semestre di ciascun  esercizio  finanziario,
il Consiglio adotta il  bilancio  amministrativo  dell'Organizzazione
per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro  a
detto bilancio. 
2.  Per  ogni  esercizio,  il  contributo  di   ciascun   membro   e'
proporzionale al rapporto esistente,  al  momento  dell'adozione  del
bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di
questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per  fissare  i
contributi, i voti di ciascun membro vengono  calcolati  senza  tener
conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di  un  membro,
ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 
3. Il Consiglio fissa il  contributo  iniziale  di  ogni  membro  che
accede all'Organizzazione  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
accordo sulla base del numero di voti assegnato  a  questo  membro  e
della  rimanente  frazione  dell'esercizio  in  corso;  i  contributi
fissati per gli altri  membri  per  l'esercizio  in  corso  rimangono
invariati. 
4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio  del
primo esercizio intero,  il  Consiglio,  nella  sua  prima  sessione,
adotta  un  bilancio  amministrativo  per  il  periodo  che  va  fino
all'inizio di questo primo esercizio intero.