(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
         Versamento dei contributi al bilancio amministrativo 
1. I contributi  al  bilancio  amministrativo  di  ciascun  esercizio
finanziario   possono   essere   pagati   con   valute    liberamente
convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio  e  sono
esigibili fin dal  primo  giorno  dell'esercizio.  I  contributi  dei
membri  per  l'esercizio  nel  corso  del  quale   diventano   membri
dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri. 
2.  I  contributi  al  bilancio  amministrativo  adottato   a   norma
dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi
alla data in cui sono stati fissati. 
3. Se alla fine dei primi tre mesi dell'esercizio o, nel caso  di  un
nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio  ha  fissato  la  sua
quota, un membro non ha versato integralmente il  suo  contributo  al
bilancio  amministrativo,  il  direttore  esecutivo  gli  chiede   di
effettuare al piu' presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi  dalla
data della richiesta del direttore esecutivo, il  contributo  non  e'
stato versato, il membro in questione viene  sospeso  dal  diritto  d
voto al  Consiglio  ed  al  comitato  esecutivo  fino  al  versamento
integrale del contributo. 
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita'
del paragrafo 3  non  puo'  essere  privato  di  altri  diritti,  ne'
dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo  che
il Consiglio decida diversamente  con  votazione  speciale.  Egli  e'
tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti  gli  altri
obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.