(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
                    Cacao fine ("fine o "flavour) 
1. Nonostante l'articolo 32, le  disposizioni  del  presente  accordo
relative  ai  contributi  destinati  al  finanziamento  della  scorta
stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine o "flavour) dei
membri esportatori elencati nell'allegato  C,  paragrafo  1,  la  cui
produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine o  "flavour).
2. Il  paragrafo  1  del  presente  articolo  si  applica  anche  nei
confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C,  paragrafo
2, la cui produzione consiste parzialmente in  cacao  fine  ("fine  o
"flavour), sino a  concorrenza  della  percentuale  della  produzione
indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni  del  presente
accordo relative  ai  contributi  destinati  al  finanziamento  della
scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni  in  esso  previste  si
applicano alla percentuale residua. 
3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a  revisione
l'allegato C. 
4. Qualora constati che la produzione o  le  esportazioni  dei  paesi
elencati nell'allegato C  sono  fortemente  aumentate,  il  Consiglio
attua  i  provvedimenti  necessari  affinche'  le  disposizioni   del
presente accordo non vengano applicate abusivamente  oppure  ignorate
di proposito. 
5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento
di  controllo  approvato   dal   Consiglio   prima   di   autorizzare
l'esportazione  di  cacao  fine  ("fine  o  "flavour)   dal   proprio
territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione  di  un
documento di controllo approvato dal Consiglio prima  di  autorizzare
l'importazione  di  cacao  fine  ("fine  o  "flavour)   nel   proprio
territorio. Il Consiglio puo',  con  votazione  speciale,  sospendere
l'applicazione di tutte o di parte delle  disposizioni  del  presente
paragrafo.