(Accordo-art. 31)
                             Articolo 31 
              Finanziamento della scorta stabilizzatrice 
1.  Per   finanziare   le   operazioni,   il   conto   della   scorta
stabilizzatrice   e'   alimentato   regolarmente    con    versamenti
corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed  importazione
di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32. 
2. Se la situazione  finanziaria  della  scorta  stabilizzatrice  non
permette o sembra non permettere di  finanziarne  le  operazioni,  il
direttore  della  scorta  stabilizzatrice  ne  informa  il  direttore
esecutivo.  Il  direttore  esecutivo  puo',  dopo   aver   preso   in
considerazione  i  fattori   relativi   all'istituzione   di   misure
complementari  previste  nell'articolo  39,  convocare  una  sessione
straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi,  a  meno  che
non sia gia' previsto che il Consiglio si riunisca  entro  30  giorni
civili. Il Consiglio puo', con votazione speciale, prendere qualunque
disposizione,  oltre  ai  prestiti,  che  ritiene   appropriata   per
integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che
vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre  a
quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo  comune
per i prodotti di base. 
3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate  al  conto
della scorta stabilizzatrice. 
4.  Il  direttore  tiene  informato  il  direttore  esecutivo  ed  il
Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.