Articolo 31 Finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice e' alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32. 2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo puo', dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell'articolo 39, convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia gia' previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio puo', con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, oltre ai prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base. 3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice. 4. Il direttore tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.