(Accordo-art. 33)
                             Articolo 33 
         Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base 
Quando il  Fondo  comune  per  i  prodotti  di  base  sara'  divenuto
operativo, il Consiglio avra' il potere di negoziare le modalita'  di
associazione  con  il  medesimo  e  di  attuare,  mediante  decisione
adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di
tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che
istituisce il Fondo comune per i prodotti  di  base,  per  utilizzare
pienamente le possibilita' finanziarie offerte dal Fondo.