(Accordo-art. 34)
                             Articolo 34 
              Spesa a conto della scorta stabilizzatrice 
1.Le  spese  di  funzionamento  e  di  conservazione   della   scorta
stabilizzatrice, ivi comprese: 
(a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e  dei
membri che gestiscono e  conservano  la  scorta  stessa  e  le  spese
sostenute dell'Organizzazione per amministrare e controllare la 
riscossione dei prelievi 
(b)   le   altre   spese   relative   al   programma   della   scorta
stabilizzatrice, quali le spese di trasporto  e  di  assicurazione  a
partire dal luogo di consegna fob fino al  luogo  di  deposito  della
scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione,  le
spese di movimentazione, di assicurazione di gestione e di  ispezione
e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti  di  cacao  onde
conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle
entrate ordinarie previste dall'articolo 31,  o  dal  ricavato  della
rivendita. 
2. Le spese relative al programma di  ritiro  previsto  dall'articolo
40. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice. 
3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere  di  attibuire
le spese relative alle misure complementari,  oltre  al  ritiro,  che
possono essere istituite secondo l'rticolo 39.