(Accordo-art. 41)
                             Articolo 41 
                     Rilascio del cacao ritirato 
1. Qualora in un qualunque  momento  dopo  l'entrata  in  vigore  del
programma di ritiro, il prezzo indicativo sia  pari  o  superiore  al
prezzo medio,  per  dieci  giorni  di  mercato  consecutivi,  vengono
rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri  esportatori
interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao. 
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo e' pari o superiore  al
prezzo  medio  per  dieci  giorni  di  mercato   consecutivi,   viene
rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi
di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando: 
(a) il prezzo indicativo e' sceso al di sotto del prezzo medio, 
oppure 
(b) tutto il cacao ritirato e' stato rilasciato. 
3. Se il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo  di  vendita
possibile,  il  quantitativo  di  cacao  da  rilasciare  secondo   il
paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato. 
4. Tutto il cacao  ritirato  viene  rilasciato  prima  delle  vendite
regolari della scorta stabilizzatrice. 
5.  Il  Consiglio  puo',  con   votazione   speciale,   cambiare   il
quantitativo e la frequenza di tali  rilasci  previsti  dal  presente
articolo.