(Accordo-art. 61)
                             Articolo 61 
                            Consultazioni 
Ogni membro accoglie favorevolmente  le  osservazioni  che  un  altro
membro   puo'   formulare    in    merito    all'interpretazione    o
all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate
possibilita'  di  consultazione.  Durante  queste  consultazioni,   a
richiesta di una  delle  parti  e  con  il  consenso  dell'altra,  il
direttore   esecutivo    stabilisce    un'adeguata    procedura    di
conciliazione. Le spese di detta procedura  non  sono  imputabili  al
bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione,
ne viene reso conto al direttore esecutivo.  Nel  caso  contrario  la
questione puo', a richiesta di una delle parti,  essere  deferita  al
Consiglio in conformita' dell'articolo 62.