(Accordo-art. 63)
                             Articolo 63 
               Azioni del Consiglio in caso di denuncia 
1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di  un  membro
degli obblighi  derivanti  dal  presente  accordo  viene  deferita  a
richiesta del membro che la presenta al Consiglio,  che  l'esamina  e
delibera in merito. 
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che il membro
si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente  accordo
viene presa a maggioranza semplice ripartita e  deve  specificare  la
natura dell'infrazione. 
3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un
membro si trova in infrazione dagli obblighi derivanti  dal  presente
accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, salvi restando  i
provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del  presente
accordo; ivi compreso l'articolo 73: 
(a) sospendere questo membro del diritto di voto al  Consiglio  e  al
comitato esecutivo e, 
(b) se lo  ritiene  necessario,  sospenderlo  da  altri  diritti,  in
particolare dalle eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso
uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare  tale
funzione fintantoche' non avra' adempiuto i suoi obblighi. 
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita'
del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri
obblighi derivanti dal presente accordo.