(Accordo-art. 67)
                             Articolo 67 
                 Ratifica, accettazione, approvazione 
1. Il  presente  accordo  e'  soggetto  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla  loro
procedura costituzionale. 
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione  o  approvazione  verranno
depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986.  Tuttavia
il Consiglio istituto a termini dell'accordo internazionale sul cacao
del 1980 o il Consiglio istituito  a  termine  del  presente  accordo
potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto
depositare il loro strumento a tale data. 
3.  Ogni  governo  che  deposita  uno  strumento  di   ratifica,   di
accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito,  se  e'
membro esportatore o membro importatore.