(Accordo-art. 69)
                             Articolo 69 
            Notifica di applicazione a titolo provvisorio 
1.  Un  governo  firmatario  che  intende  ratificare,  accettare   o
approvare il presente accordo o un governo per il quale il  Consiglio
ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha  ancora  potuto
depositare  il  proprio  strumento,  puo',  in   qualsiasi   momento,
notificare al depositario  che  applichera'  il  presente  accordo  a
titolo  provvisorio  quando  quest'ultimo  entrera'  in   vigore   in
conformita' dell'articolo 70 oppure, se e' gia' in vigore, a una data
specificata. Ogni governo  che  effettua  questa  notifica  dichiara,
all'atto della stessa, se e' membro esportatore e membro importatore. 
2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1,  che
applichera' il  presente  accordo  quando  quest'ultimo  entrera'  in
vigore, oppure a una data specificata, e' pertanto  membro  a  titolo
provvisorio e  lo  rimarra'  fintantoche'  non  avra'  depositato  il
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
adesione.