(Accordo-art. 7)
                              Articolo 7 
                 Poteri e attribuzioni del Consiglio 
1.  Il  Consiglio  esercita  tutti  i  poteri  ed  espleta  o  vigila
all'espletamento di tutte le funzioni  che  sono  indispensabili  per
l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 
2. Il Consiglio non dispone del potere, ne' potra' essere autorizzato
dai membri, di contrarre obbligazioni che  esulano  dell'accordo;  in
particolare, non puo' contrarre  prestiti,  senza  tuttavia  limitare
l'applicazione  dell'articolo  33,  ne'  puo'  concludere   contratti
commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal  presente
accordo. Nell'esercitare la sua capacita' contrattuale, il  Consiglio
includera' nei suoi contratti i termini di tale  disposizione  ed  il
paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a  conoscenza  delle
parti  che  concludono  tali  accordi  con  il  Consiglio;  tuttavia,
l'ommissione dell'inclusione  di  questi  termini  non  annulla  tale
contratto, ne' lo esula dalle competenze del Consiglio. 
3.  Il  Consiglio  adotta,  con  votazione  speciale,  i  regolamenti
necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente  accordo
e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento
interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario
ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme
relative   alla   gestione   ed   al   funzionamento   della   scorta
stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo'  definire
una procedura  che  gli  consenta  di  prendere  delle  decisioni  su
questioni specifiche senza riunirsi. 
4. Il Consiglio tiene i  registri  necessari  all'espletamento  delle
funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro  che
esso ritenga appropriato.