Articolo 7 Poteri e attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio non dispone del potere, ne' potra' essere autorizzato dai membri, di contrarre obbligazioni che esulano dell'accordo; in particolare, non puo' contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, ne' puo' concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacita' contrattuale, il Consiglio includera' nei suoi contratti i termini di tale disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia, l'ommissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, ne' lo esula dalle competenze del Consiglio. 3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.