(Accordo-art. 72)
                             Articolo 72 
                               Recesso 
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo
un membro puo' recedere dal medesimo  mediante  notifica  scritta  al
depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della  sua
decisione. 
2. Il recesso produce i suoi  effetti  novanta  giorni  dopo  che  il
depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri
del presente accordo risultano  in  numero  inferiore  rispetto  alle
disposizioni  previste  dal  paragrafo  1,   articolo   70   relative
all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si  riunisce  in
sessione straordinaria  per  riesaminare  la  situazione  e  prendere
decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono  includere
la sospensione delle disposizioni relative alle  misure  d'intervento
sul mercato.