(Accordo-art. 74)
                             Articolo 74 
      Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione 
1. In caso di recesso o di espulsione  di  un  membro,  il  Consiglio
procede alla liquidazione dei conti  del  medesimo.  L'Organizzazione
conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte  e'
tenuto a pagarle qualsiasi  somma  dovuta  alla  data  effettiva  del
recesso o dell'espulsione; nondimeno,  se  si  tratta  di  una  parte
contraente che non puo' accettare un emendamento  e  che  per  questo
motivo  cessa  di  partecipare  al  presente   accordo   ai   termini
dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare  il  conto
nel modo che gli sembra piu' equo. 
2. Salvo restando le disposizioni del  paragrafo  1,  un  membro  che
receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in  altro
modo di parteciparvi, non ha diritto ad  alcuna  parte  del  ricavato
della liquidazione della scorta  stabilizzatrice  conformemente  alle
disposizioni   dell'articolo    38,    ne'    degli    altri    averi
dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di  un  membro  le  cui
esportazioni  sono  soggette  alle  disposizioni  dell'articolo   32,
paragrafo 1. In tal caso il membro ha  diritto  alla  parte  che  gli
spetta  dei  fondi  della  scorta  stabilizzatrice   all'atto   della
liquidazione   di   quest'ltima   conformemente   alle   disposizioni
dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro  notifichera'  il
suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima
che sia  trascorso  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
accordo.