(Accordo-art. 8)
                              Articolo 8 
              Presidente e vicepresidente del Consiglio 
1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche'  un
primo  ed  un  secondo  vicepresidente,  che  non   sono   retribuiti
dall'Organizzazione. 
2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono  eletti  entrambi
fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra  i  rappresentanti
dei  membri  importatori,  ed  il  secondo   vicepresidente   fra   i
rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie
si alternano. 
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del  presidente  e  dei
due vicepresidenti, oppure in caso di assenza  permanente  di  uno  o
piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra  i  rappresentanti  dei
membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori,  in
base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste  funzioni,
temporanei o permanenti a seconda dei casi. 
4.  Ne'  il  presidente,  ne'  alcun  altro  membri  dell'ufficio  di
presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla
votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto  di  voto  del
membro che rappresenta.