(Accordo-art. 9)
                              Articolo 9 
                        Sessioni del Consiglio 
1. Di regola, il Consiglio si  riunisce  in  sessione  ordinaria  una
volta ogni semestre dell'anno cacao. 
2.  Oltre  alle  riunioni   che   tiene   nelle   altre   circostanze
espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce
in sessione straordinaria di propria  iniziativa  o  qualora  ne  sia
fatta richiesta: 
(a) da cinque membri, oppure 
(b) da un membro o da piu' membri che detengono almeno 200 voti, 
oppure 
(c) dal comitato esecutivo, oppure 
(d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e  40.
3. Le sessioni del Consiglio vengono  annunciate  con  almeno  trenta
giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni 
del presente accordo prevedano un altro termine 
4. Le sessioni si svolgono presso la sede  dell'Organizzazione  salvo
che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se,  per
invito di un membro, il Consiglio si riunisce  in  un  luogo  diverso
dalla  sede  dell'Organizzazione,  le  spese  supplementari  che   ne
derivano sono a carico del predetto membro.