Art. 3.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI