TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE ALLE PERSONE IN SOGGIORNO TEMPORANEO Gli Stati firmatari del presente Accordo, Considerano le clausole pertinenti dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Richiamando le raccomandazioni delle Conferenze regionali europee dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sullo sviluppo della cooperazione in materia di sicurezza sociale; Tenendo conto dell'importanza dei problemi di sicurezza sociale da risolvere a causa dell'estensione dei vincoli reciproci tra detti Stati e del numero di persone in soggiorno temporaneo sul territorio di uno Stato che non sia quello in virtu' della cui legislazione hanno diritto a cure mediche, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: a) il termine "Parte Contraente" designa ogni Stato che ha depositato uno strumento di ratifica; b) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie in vigore alla data della firma del presente Accordo o che entreranno in vigore successivamente su tutto o su una parte qualsiasi del territorio di ogni Parte Contraente, relativi ai regimi di sicurezza sociale che gestiscono la concessione delle cure mediche, ivi compresi i servizi sanitari nazionali; c) il termine "Convenzione di sicurezza sociale" designa ogni Accordo bilaterale o multilaterale che vincola o vincolera' esclusivamente due o piu' Parti contraenti, come pure ogni Accordo multilaterale che vincola o vincolera' almeno due Parti Contraenti e un altro Stato o vari altri Stati per quanto riguarda la concessione di cure mediche; d) il termine "autorita' competente" designa il ministro, i ministri o l'autorita' corrispondente prevista dalla legislazione di ogni Parte Contraente, su tutto o su una parte qualsiasi del territorio di detta Parte; e) il termine "istituzione competente" designa: i) quando si tratti di un regime di assicurazione sociale, l'Istituzione della Parte Contraente presso la quale l'interessato puo' far valere un diritto a cure mediche o presso la quale potrebbe far valere tale diritto, se si trovasse sul territorio di detta Parte; ii) qualora si tratti di un regime che non sia un regime di assicurazione sociale, l'istituzione designata dall'autorita' competente della Parte Contraente in questione; f) il termine "Stato competente" designa la parte Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; g) il termine "soggiorno" designa il soggiorno temporaneo sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, nei limiti della durata prescritta, se del caso, dalla regolamentazione nazionale della prima Parte; h) il termine "istituzione del luogo di soggiorno" designa l'istituzione abilitata a concedere le cure mediche nel luogo in cui l'interessato soggiorna, secondo la legislazione della Parte Contraente applicata da detta istituzione; i) il termine "cure mediche" designa le cure mediche che richieste in caso di malattia, incidente o maternita'; j) il termine "caso di assoluta urgenza" designa i casi in cui la concessione delle cure mediche o delle relative prestazioni non puo' essere differita senza mettere in pericolo la vita o la salute dell'interessato.