(Accordo-art. 1)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                           ACCORDO EUROPEO 
              RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CURE MEDICHE 
                 ALLE PERSONE IN SOGGIORNO TEMPORANEO 
Gli Stati firmatari del presente Accordo, 
Considerano le clausole pertinenti dell'Atto finale della  Conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; 
Richiamando le raccomandazioni  delle  Conferenze  regionali  europee
dell'Organizzazione internazionale del Lavoro  sullo  sviluppo  della
cooperazione in materia di sicurezza sociale; 
Tenendo conto dell'importanza dei problemi di  sicurezza  sociale  da
risolvere a causa dell'estensione dei  vincoli  reciproci  tra  detti
Stati e del numero di persone in soggiorno temporaneo sul  territorio
di uno Stato che non sia quello  in  virtu'  della  cui  legislazione
hanno diritto a cure mediche, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1 
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: 
a) il termine "Parte Contraente" designa ogni Stato che ha depositato
uno strumento di ratifica; 
b) il termine "legislazione" designa le leggi,  i  regolamenti  e  le
disposizioni statutarie in vigore alla data della firma del  presente
Accordo o che entreranno in vigore successivamente su tutto o su  una
parte qualsiasi del territorio di ogni Parte Contraente, relativi  ai
regimi di sicurezza sociale che gestiscono la concessione delle  cure
mediche, ivi compresi i servizi sanitari nazionali; 
c) il termine "Convenzione di sicurezza sociale" designa ogni Accordo
bilaterale o multilaterale che vincola  o  vincolera'  esclusivamente
due o piu' Parti contraenti, come pure ogni Accordo multilaterale che
vincola o vincolera' almeno due Parti Contraenti e un altro  Stato  o
vari altri Stati per quanto riguarda la concessione di cure mediche; 
d) il termine "autorita' competente" designa il ministro, i  ministri
o l'autorita' corrispondente  prevista  dalla  legislazione  di  ogni
Parte Contraente, su tutto o su una parte qualsiasi del territorio di
detta Parte; 
e) il termine "istituzione competente" designa: 
i)  quando  si  tratti  di  un  regime  di   assicurazione   sociale,
l'Istituzione della Parte Contraente presso  la  quale  l'interessato
puo' far valere un diritto a cure mediche o presso la quale  potrebbe
far valere tale diritto, se  si  trovasse  sul  territorio  di  detta
Parte; 
ii) qualora si  tratti  di  un  regime  che  non  sia  un  regime  di
assicurazione   sociale,   l'istituzione   designata   dall'autorita'
competente della Parte Contraente in questione; 
f) il termine "Stato competente" designa la parte Contraente sul cui 
territorio si trova l'istituzione competente; 
g)  il  termine  "soggiorno"  designa  il  soggiorno  temporaneo  sul
territorio di una Parte Contraente che non sia lo  Stato  competente,
nei  limiti   della   durata   prescritta,   se   del   caso,   dalla
regolamentazione nazionale della prima Parte; 
h)  il  termine  "istituzione  del  luogo   di   soggiorno"   designa
l'istituzione abilitata a concedere le cure mediche nel luogo in  cui
l'interessato  soggiorna,  secondo  la   legislazione   della   Parte
Contraente applicata da detta istituzione; 
i) il termine "cure mediche" designa le cure mediche che richieste in
caso di malattia, incidente o maternita'; 
j) il termine "caso di assoluta urgenza" designa i  casi  in  cui  la
concessione delle cure mediche o delle relative prestazioni non  puo'
essere differita senza mettere  in  pericolo  la  vita  o  la  salute
dell'interessato.