(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
1. Le domande o i ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati,  ai
sensi della legislazione di una Parte  Contraente,  ad  una  scadenza
determinata, presso l'istituzione di detta Parte, sono ricevibili  se
sono presentati entro  la  medesima  scadenza  presso  un'istituzione
corrispondente  di  un'altra  Parte  Contraente.  In   questo   caso,
l'istituzione cosi' investita, trasmette senza indugio dette  domande
o ricorsi all'istituzione della prima Parte competente a  giudicarne,
sia direttamente sia mediante le  autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti in causa. 
La data alla quale tali  domande  o  ricorsi  sono  stati  presentati
presso un'istituzione della seconda Parte e' considerata come data di
presentazione presso l'istituzione competente a giudicarne. 
2. Le domande, dichiarazioni,  ricorsi  ed  altri  scritti  che  sono
presentati, ai fini dell'applicazione del  presente  Accordo,  presso
un'autorita' o una istituzione di una Parte  Contraente  non  possono
essere respinti per il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale
di un'altra Parte Contraente.