(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma  di  ogni  Stato  europeo
presso l'Uffio internazionale del Lavoro. 
2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti  di
ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio
internazionale del Lavoro. 
3. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo a quello nel corso del quale  avra'  avuto  luogo  il
deposito del secondo strumento di ratifica. 
4. Per ogni Stato che  lo  ratifichera'  ulteriormente,  il  presente
Accordo  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  secondo   mese
successivo a quello nel corso del quale avra' avuto luogo il deposito
del suo strumento di ratifica.