Articolo 13 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di ogni Stato europeo presso l'Uffio internazionale del Lavoro. 2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 3. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avra' avuto luogo il deposito del secondo strumento di ratifica. 4. Per ogni Stato che lo ratifichera' ulteriormente, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale avra' avuto luogo il deposito del suo strumento di ratifica.