(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
1. Successivamente alla scadenza di un periodo di due anni a  partire
dalla data di entrata in vigore iniziale del presente  Accordo,  ogni
membro non  europeo  dell'Organizzazione  internazionale  del  Lavoro
potra' aderire a tale Accordo. 
2. Tuttavia, ogni Parte contraente del presente Accordo disporra'  di
una scadenza di sei mesi a partire dal deposito  dello  strumento  di
ratifica di ogni Stato aderente, in conformita' alle disposizioni del
paragrafo 5 del presente articolo, per notificare la sua  opposizione
ad una tale adesione, in conformita' alle disposizioni del  paragrafo
1 dell'articolo 18. 
3. Allo stesso modo, ogni Stato europeo che ratifichera' il  presente
Accordo dopo  la  scadenza  del  termine  di  due  anni  previsto  al
paragrafo 1 del presente articolo potra', al momento del deposito del
suo strumento di  ratifica,  avvalersi  della  medesima  facolta'  di
opposizione nei confronti di  ogni  Parte  Contraente  che  vi  abbia
aderito  prima  della  data  di  detto  deposito,  notificandola   in
conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. 
4. Gli Stati aderenti diverranno Parti Contraenti nei confronti delle
sole Parti Contraenti che non avranno formulato opposizione alla loro
adesione. 
5. Gli strumenti di ratifica degli Stati aderenti saranno  depositati
presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.