(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
1. Nei rapporti tra uno Stato aderente ed una  Parte  Contraente  che
non abbia espresso  opposizione  all'adesione  di  questo  Stato,  il
presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo  mese
successivo a quello nel corso nel quale sara' scaduto il  termine  di
sei mesi a disposizione di tale  Parte,  ai  sensi  del  paragrafo  2
dell'articolo  14,  al  fine  di  esprimere  un'opposizione  o,   nei
confronti di uno Stato europeo di cui al  paragrafo  3  dell'articolo
14, il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara'
avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. 
2.  Le  Parti  Contraenti   notificheranno,   in   conformita'   alle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18,  le  disposizioni  dei
comma a), b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 6 che hanno convenuto
di applicare nei loro reciproci rapporti. 
3. Qualora due o piu' Parti Contraenti non  siano  addivenute  ad  un
accordo  relativo  all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
paragrafo precedente del presente articolo e,  se  del  caso,  ad  un
Accordo  di  cui  al  paragrafo  2  dell'articolo   7,   al   momento
dell'entrata in vigore del presente Accordo nei loro confronti,  tale
Accordo avra' effetto tra le Parti solo  al  momento  in  cui  questi
Accordi diverranno applicabili nei loro reciproci rapporti. 
4. Nei casi di cui al paragrafo precedente del presente articolo,  le
Parti  Contraenti  in  causa  notificheranno,  in  conformita'   alle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, la data alla quale  il
presente Accordo entrera' in vigore tra di loro.