(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
1. Il presente  Accordo  rimarra'  in  vigore  senza  limitazione  di
durata. 
2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' disdire il presente Accordo
dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla  data
di entrata in vigore iniziale di  questo  Accordo,  notificandolo  in
conformita' alle disposizioni del paragrafo 1  dell'articolo  18.  La
disdetta avra' effetto solo sei mesi dopo  la  sua  registrazione  da
parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.