Articolo 16 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' disdire il presente Accordo dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale di questo Accordo, notificandolo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. La disdetta avra' effetto solo sei mesi dopo la sua registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.