(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla  data
di entrata in  vigore  iniziale  del  presente  Accordo,  ogni  Parte
Contraente  potra'  domandare  al  Direttore  generale   dell'Ufficio
internazionale del Lavoro di convocare una riunione per esaminare  la
sua eventuale revisione. 
2. Non appena avra' ricevuto una domanda in tal senso,  il  Direttore
generale dell'Ufficio internazionale  del  Lavoro  ne  informera'  le
altre  Parti  Contraenti,  e,  dopo  consultazione  delle   autorita'
competenti delle Parti Contraenti, potra' convocare una riunione  dei
rappresentanti delle Parti Contraenti e degli Stati firmatari.