Articolo 18 1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2 dell'articolo 3, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14, ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 15 ed al paragrafo 2 dell'articolo 16 saranno indirizzate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' alle Parti Contraenti ed agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore e di esecuzione del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15; c) ogni notifica ricevuta in conformita' alle disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo.