(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
1. Le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2, al paragrafo 2
dell'articolo 3, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14, ai paragrafi  2
e 4 dell'articolo 15 ed  al  paragrafo  2  dell'articolo  16  saranno
indirizzate al Direttore  generale  dell'Ufficio  internazionale  del
Lavoro. 
2. Il  Direttore  generale  dell'Ufficio  internazionale  del  Lavoro
comunichera' alle Parti Contraenti ed agli Stati firmatari: 
a) il deposito di ogni strumento di ratifica; 
b) le date di entrata in vigore e di esecuzione del presente Accordo,
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15; 
c) ogni  notifica  ricevuta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
paragrafo precedente del presente articolo.