(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia
autenticata conforme sara' trasmessa  al  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale  del
Lavoro, per  essere  registrata,  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 
2. In conformita' alle disposizioni  dell'articolo  102  della  Carta
delle   Nazioni   Unite,   il   Direttore    generale    dell'Ufficio
internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario  generale  delle
Nazioni Unite, ai fini della registrazione,  ogni  ratifica  ed  ogni
denuncia di cui abbia ricevuto notifica.