Articolo 19 1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia autenticata conforme sara' trasmessa al Segretario generale delle Nazioni Unite dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, per essere registrata, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. In conformita' alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, ogni ratifica ed ogni denuncia di cui abbia ricevuto notifica.