(Accordo-art. 2)
                              Articolo 2 
1. Sono ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo
tutte le persone che possono far valere un diritto a cure mediche  in
base alla legislazione di una Parte Contraente, o che potrebbero  far
valere un diritto a cure mediche in base alla legislazione  di  detta
Parte, se si trovassero sul suo territorio. 
2. Tuttavia, qualora la legislazione di una Parte Contraente comporti
vari regimi di cure mediche, questa Parte puo' precisare all'allegato
I i regimi di cure mediche previsti dalla sua legislazione e ai quali
il presente Accordo e' applicabile, nei suoi rapporti  con  qualsiasi
altra Parte Contraente con la quale  ha  convenuto  di  applicare  le
disposizioni  del  comma  b)  o  del  comma  c)   del   paragrafo   1
dell'articolo 6. 
3. Ogni Parte Contraente  interessata  notifichera',  in  conformita'
alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, ogni  emendamento
da apportare all'allegato I.