(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
1. Due o piu'  Parti  Contraenti  potranno  concludere,  in  caso  di
necessita', intese bilaterali o multilaterali per l'applicazione  del
presente Accordo. 
2.   L'Ufficio   internazionale   del   Lavoro    predisporra'    una
intesa-modello al fine di facilitare il raggiungimento  delle  intese
di cui al paragrafo precedente del presente articolo.