Articolo 20 1. Due o piu' Parti Contraenti potranno concludere, in caso di necessita', intese bilaterali o multilaterali per l'applicazione del presente Accordo. 2. L'Ufficio internazionale del Lavoro predisporra' una intesa-modello al fine di facilitare il raggiungimento delle intese di cui al paragrafo precedente del presente articolo.