(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
Un esemplare originale dei testi francese, tedesco, inglese, spagnolo
e  russo  del  presente  Accordo  sara'  depositato   negli   archivi
dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I testi francese  ed  inglese
faranno ugualmente fede. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, avendo depositato i  loro  rispettivi
poteri, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Ginevra, il 17 ottobre 1980, in cinque  esemplari  originali,
in francese, in tedesco, in inglese, in spagnolo ed in russo. 
Il  Direttore  generale  dell'Ufficio   internazionale   del   Lavoro
comunichera'  copie  autenticate  conformi  del  testo  del  presente
Accordo ad ognuno dei governi degli Stati firmatari. 
    

                        (Firmato) A. Schuler
                                  Presidente della Conferenza
                                  governativa
                                  W. Franczak
                                  Vice-Presidente della Conferenza
                                  governativa