(Accordo-art. 3)
                              Articolo 3 
1.  Il  presente   Accordo   si   sostituisce   alle   corrispondenti
disposizioni di ogni Convenzione di  sicurezza  sociale,  per  quanto
riguarda i rapporti tra le Parti Contraenti, a  condizioni  che  tali
disposizioni siano menzionate all'Allegato II, di comune accordo  tra
le Parti Contraenti in causa. 
2. Le Parti Contraenti in causa notificheranno,  di  comune  accordo,
per  quanto  le  riguarda,  in  conformita'  alle  disposizioni   del
paragrafo  1  dell'articolo  18,  ogni   emendamento   da   apportare
all'Allegato II.