(Accordo-art. 4)
                              Articolo 4 
1. Le persone ammesse a beneficiare delle disposizioni  del  presente
Accordo ed il cui stato necessiti  immediatamente  di  cure  mediche,
secondo un parere medico, durante un soggiorno sul territorio di  una
Parte Contraente che non sia lo Stato competente,  ricevono  le  cure
mediche richieste dalla loro condizione, come se ne avessero  diritto
in virtu' della legislazione di detta Parte. Tali cure sono  comcesse
dall'istituzione del luogo  di  soggiorno,  secondo  le  disposizioni
legislative che questa istituzione applica, come se  gli  interessati
dipendessero dalla suddetta istituzione, sino alla loro guarigione, o
fino a quando il loro stato permetta loro, secondo parere medico,  di
ritornare  o  di  essere  rimpatriati  sul  territorio  della   Parte
Contraente  nella  quale  risiedono,  alle  condizioni  previste   al
paragrafo 3 del presente articolo. 
2. La concessione di protesi, di grandi apparecchiature  e  di  altre
prestazioni in  natura  di  grande  importanza,  che  debbono  essere
definite di comune accordo, da parte delle autorita' competenti delle
Parti  Contraenti  in  causa,   e'   subordinata   all'autorizzazione
dell'Istituto Competente, nei rapporti tra gli Istituti che applicano
le disposizioni  del  comma  b)  del  paragrafo  1  dell'articolo  6.
Tuttavia, questa autorizzazione non e' richiesta in casi  di  urgenza
assoluta. 
3. Se lo stato di una persona di cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo non gli  permette  di  ritornare  con  i  propri  mezzi  nel
territorio dello Stato in cui risiede, ma permette  tuttavia  il  suo
trasporto,  l'istituzione   del   luogo   di   soggiorno   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire il rimpatrio di  detta  persona
nel territorio di detto  Stato,  in  collegamento  con  l'istituzione
competente, a condizione che un accordo sia stato  stipulato  in  tal
senso tra le Parti Contraenti interessate o  tra  le  loro  autorita'
competenti. 
4. Qualora la legislazione applicata dall'istituzione  del  luogo  di
soggiorno comporti vari  regimi  di  cure  mediche,  le  disposizioni
applicabili  alla  concessione  di  cure  mediche  in  virtu'   delle
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sono  quelle  del
regime generale, o in mancanza, del  regime  dal  quale  dipendono  i
lavoratori salariati dell'industria. 
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
le disposizioni  del  presente  Accordo  non  sono  applicabili  alle
persone che si recano nel territorio di una Parte Contraente che  non
sia lo Stato competente al fine di ricevere cure mediche.