(Accordo-art. 5)
                              Articolo 5 
1. Per beneficiare delle cure mediche in base alle di sposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 4, l'interessato deve fornire la prova  del
suo diritto alle cure mediche, ai sensi  della  legislazione  di  una
Parte Contraente che non sia quella sul cui territorio si trova. 
2. La prova di cui al paragrafo precedente del presente articolo,  e'
fornita mediante un attestato rilasciato dall'istituzione competente,
sulla base di un modello concordato tra le Autorita' competenti delle
Parti Contraenti. 
3. Qualora l'interessato abbia diritto alle cure  mediche,  ai  sensi
della legislazione  di  una  Parte  Contraente  che  garantisce  tale
diritto a tutti i cittadini o residenti di detta Parte, l'interessato
puo' essere autorizzato a produrre, invece dell'attestato di  cui  al
paragrafo precedente del presente articolo, il suo passaporto o altra
carta d'identita' riconosciuta come equivalente, qualora le autorita'
competenti delle Parti Contraenti in causa  abbiano  deciso  in  tale
senso di comune accordo. 
4. In caso di urgenza assoluta le cure  mediche  non  possono  essere
rifiutate all'interessato per il  motivo  che  non  e'  in  grado  di
presentare tempestivamente l'attestato di cui al  paragrafo  2  o  di
produrre uno  dei  documenti  di  cui  al  precedente  paragrafo  del
presente articolo. Tuttavia, in questo caso, l'istituzione del  luogo
di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per determinare se
l'interessato  e'  ammesso  a  beneficiare  delle  disposizioni   del
presente  Accordo.  Malgrado  le   disposizioni   del   paragrafo   1
dell'articolo 2, le Parti Contraenti che hanno convenuto di applicare
le disposizioni  del  comma  b)  o  del  comma  c)  del  paragrafo  1
dell'articolo 6 potranno regolare di comune  accordo  le  difficolta'
derivanti  dall'applicazione  della  frase  precedente  del  presente
paragrafo. 
5. Qualora la vita o la salute dei una persona il cui stato  richiede
cure mediche sia gravemente minacciata, o se si tratta di una persona
ricoverata di meno di 18 anni, e  separata  dalla  sua  famiglia,  e'
auspicabile,  nell'interesse  della  persona  interessata,  informare
l'autorita' consolare della Parte Contraente sul cui territorio detta
persona risiede.