(Accordo-art. 6)
                              Articolo 6 
1. Le spese di cure mediche sostenute dall'istituzione del  luogo  di
soggiorno, ai sensi delle disposizioni dello articolo 4: 
a) non danno luogo a  nessun  rimborso  da  parte  della  istituzione
competente; 
b) danno luogo ad un rimborso  integrale  da  parte  dell'istituzione
competente, dietro prova delle spese effettive, ad  esclusione  delle
spese amministrative; 
c) danno luogo a rimborso da parte  dell'istituzione  competente,  in
base ad intese specifiche, 
a seconda che le parti Contraenti abbiano convenuto di  applicare  le
disposizioni dei comma a), b) o c) del presente paragrafo. 
2. Nei rapporti tra  le  Parti  Contraenti  che  hanno  convenuto  di
applicare le disposizioni del comma b) del precedente  paragrafo  del
presente  articolo,  l'istituzione  competente  rimborsa  l'ammontare
effettivo delle spese di cure mediche sostenute dall'istituzione  del
luogo di soggiorno, ai sensi delle sisposizioni dell'articolo 4, come
risulta dalla contabilita' di quest'ultima  istituzione.  L'ammontare
delle spese da rimborsare non  puo'  eccedere  l'ammontare  effettivo
delle spese inerenti a cure mediche  identiche  che  sarebbero  state
concesse a beneficiari che dipendono normalmente dall'istituzione del
luogo di soggiorno. 
3. Nei  rapporti  tra  Parti  Contraenti  che  abbiano  convenuto  di
applicare le disposizioni del comma c) del paragrafo 1  del  presente
articolo, l'istituzione competente rimborsa l'ammontare  delle  spese
di cure mediche sostenute dall'istituzione del luogo di soggiorno  ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 4, in conformita' alle  intese
specifiche stipulate tra queste due Parti, segnatamente  in  base  ai
forfaits stabiliti di comune  accordo  tra  le  autorita'  competenti
dalle suddette Parti, sulla base di  tutti  i  riferimenti  adeguati,
estratti dai dati disponibili.