(Accordo-art. 7)
                              Articolo 7 
1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte
Contraente sia debitrice di somme destinate al rimborso  delle  spese
sostenute dall'istituzione di una'altra Parte Contraente,  il  debito
sara' espresso nella valuta della seconda Parte. La prima istituzione
salda validamente il suo debito in detta valuta, a meno che le  Parti
Contraenti in causa non convengano altre modalita'. 
2. I trasferimento di somme risultanti dall'applicazione del presente
Accordo sono effettuati in  caso  di  bisogno,  in  conformita'  agli
accordi in vigore in detta materia, al momento del trasferimento, tra
le Parti Contraenti. In mancanza, accordi specifici  dovranno  essere
restipulati tra le Parti interessate.