Articolo 8 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicano: a) ogni informazione utile all'applicazione del presente Accordo; b) ogni informazione relativa ai provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo; c) ogni informazione relativa alle modifiche della loro legislazione suscettibile di pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le autorita' ed istituzioni delle Parti Contraenti interpongono i loro buoni uffici, come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione. L'assistenza amministrativa di dette autorita' e istituzioni e', in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono convenire sul rimborso di determinate spese. 3. Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' ed istituzioni delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro. 4. Le autorita' ed istituzioni delle Parti Contraenti possono anche comunicare con gli interessati o i loro mandatari, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo. 5. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti adottano ogni provvedimento che possa ritenersi necessario per facilitare la soluzione di determinati casi particolari, individuali o collettivi, nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo.