(Accordo-art. 8)
                              Articolo 8 
1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicano: 
a) ogni informazione utile all'applicazione del presente Accordo; 
b)  ogni   informazione   relativa   ai   provvedimenti   presi   per
l'applicazione del presente Accordo; 
c) ogni informazione relativa alle modifiche della loro  legislazione
suscettibile di pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. 
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo,  le  autorita'  ed
istituzioni delle Parti Contraenti interpongono i loro buoni  uffici,
come se  si  trattasse  dell'applicazione  della  loro  legislazione.
L'assistenza amministrativa di dette autorita' e istituzioni  e',  in
linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorita'  competenti  delle
Parti Contraenti possono convenire sul rimborso di determinate spese. 
3.  Per  l'applicazione  del  presente  Accordo,  le   autorita'   ed
istituzioni delle Parti contraenti  possono  comunicare  direttamente
tra di loro. 
4. Le autorita' ed istituzioni delle Parti Contraenti  possono  anche
comunicare con gli interessati o  i  loro  mandatari,  nell'interesse
delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni  del  presente
Accordo. 
5. Le autorita'  competenti  delle  Parti  Contraenti  adottano  ogni
provvedimento  che  possa  ritenersi  necessario  per  facilitare  la
soluzione di determinati casi particolari, individuali o  collettivi,
nell'interesse delle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni
del presente Accordo.