(Accordo-art. 9)
                              Articolo 9 
1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di
cancelleria o di registrazione, previsti dalla  legislazione  di  una
Parte Contraente per atti o documenti  da  produrre  in  applicazione
della legislazione di detta Parte, e' esteso agli  atti  o  documenti
analoghi da produrre in applicazione della legislazione  di  un'altra
Parte Contraente o del presente Accordo. 
2. Qualsiasi atto, documento  o  scritto  a  carattere  ufficiale  da
produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' dispensato
dalla autenticazione e da ogni altra analoga formalita'.