Articolo 9 1. Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, timbri, diritti di cancelleria o di registrazione, previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di detta Parte, e' esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un'altra Parte Contraente o del presente Accordo. 2. Qualsiasi atto, documento o scritto a carattere ufficiale da produrre ai fini dell'applicazione del presente Accordo e' dispensato dalla autenticazione e da ogni altra analoga formalita'.