IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare le
necessarie  risorse  agli  enti  della finanza regionale e locale, al
fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'interno  e  del tesoro, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo
29,  comma  6,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata al 20,66
per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma 1,
della legge 16 maggio 1970, n. 281.