Art. 2.
  1.  Per  l'anno  1988,  le  somme  spettanti alle regioni a statuto
speciale   ed   alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
corrisposte  dal  Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della
legge  29  luglio  1975,  n.  405,  dell'articolo  103 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975,
n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
assegnate  maggiorando  del  4  per  cento  le  corrispondenti  quote
trasferite nell'anno 1987.