Art. 5.
  1.  Il  rilascio  di  fidejussione,  a  favore di altri soggetti, a
garanzia  di  operazioni  di  indebitamento  e'  equiparata,  per gli
effetti  di  cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre  1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  1978,  n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai
sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.