Art. 7.
  1.  Il  limite  stabilito  dall'art. 17 del decreto-legge 1› luglio
1986,  n.  318,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986,  n.  488,  e'  elevato  a  lire  170 per la parte della tariffa
relativa al servizio di fognatura.
  2.  La  tariffa  del  canone  o diritto per i servizi relativi alla
raccolta,  l'allontanamento,  la depurazione e lo scarico delle acque
di  rifiuto  proveniente  da  insediamenti civili, di cui all'art. 17
della  legge  10  maggio  1976, n. 319, e successive modificazioni ed
integrazioni,  deliberata  dagli  enti gestori del servizio e vigente
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, e' aumentata di
lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.
  3.  Gli  enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento
previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  In  deroga  all'articolo  17,  comma 1, della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  e  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  19 del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1987,  n. 440, le tariffe degli acquedotti
comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno
1988  fino  ad  assicurare  la copertura del 100 per cento di tutti i
costi di gestione.