Art. 8.
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del
presente  decreto,  pari  a  L.  552.683.000.000  per l'anno 1988, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte
dello  specifico  accantonamento  "Interventi  a favore della finanza
regionale".
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione dell'art. 3 del presente
decreto,  pari  a  L.  1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede
mediante  utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.