Art. 3. Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta richiedente, la sede, il numero di codice fiscale o di partita I.V.A., e, esclusivamente per i partecipanti alla ripartizione della quota di cui al punto b) dell'art. 6 successivo, il tipo di attivita' effettivamente svolta, e se del caso il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro prefettizio delle cooperative. Le domande debbono essere sottoscritte da parte di chi e' in grado di assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti devono fornire idonea documentazione debitamente autenticata nelle forme di legge. In luogo di tale documentazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/68 (articoli 4 e 26) utilizzando il fac-simile allegato. Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al presente articolo ovvero mancanti della prescritta documentazione non saranno ritenute ricevibili.
Nota all'art. 3: Il testo degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/1968 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".