Art. 3.
  Le  domande  di  partecipazione alla ripartizione, redatte su carta
legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta  richiedente,
la  sede,  il  numero  di  codice  fiscale  o  di  partita I.V.A., e,
esclusivamente per i partecipanti alla ripartizione  della  quota  di
cui  al  punto  b)  dell'art.  6  successivo,  il  tipo  di attivita'
effettivamente svolta, e se del caso il  numero  di  iscrizione  alla
camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  o al
registro prefettizio delle cooperative.
  Le  domande debbono essere sottoscritte da parte di chi e' in grado
di assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione.
  Al  fine  di  comprovare  il  possesso  dei  suddetti  requisiti, i
richiedenti  devono   fornire   idonea   documentazione   debitamente
autenticata nelle forme di legge.
  In   luogo   di   tale  documentazione  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  della
legge  n. 15/68 (articoli 4 e 26) utilizzando il fac-simile allegato.
  Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al
presente articolo ovvero mancanti della prescritta documentazione non
saranno ritenute ricevibili.
 
          Nota all'art. 3:
             Il testo degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/1968 e'
          il seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti,  stati
          o   qualita'   personali   che   siano  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal    sindaco,     il     quale     provvede
          all'autenticazione  della  sottoscrizione con la osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20".
             "Art.  26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
          la falsita' negli atti e  l'uso  di  atti  falsi  nei  casi
          previsti  dalla  presente  legge  sono  puniti ai sensi del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
             A  tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
             Il  pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione   o  esibisce  l'atto  sulla  responsabilita'
          penale cui puo' andare incontro in  caso  di  dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
             Nella  denominazione  di atti usata nei precedenti commi
          sono compresi gli atti e documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".