Art. 4. Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui al punto a) del successivo art. 6, le domande debbono essere corredate da una distinta delle bolle doganali relative alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1985-giugno 1988, come da fac-simile allegato. Per ciascun anno debbono essere predisposte separate distinte: esse debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilita' civile e penale, che i dati ivi riportati corrispondono alle effettive importazioni realizzate, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).