Art. 4.
  Ai  fini  della partecipazione alla ripartizione della quota di cui
al punto  a)  del  successivo  art.  6,  le  domande  debbono  essere
corredate   da  una  distinta  delle  bolle  doganali  relative  alle
importazioni effettuate nel triennio luglio 1985-giugno 1988, come da
fac-simile allegato.
Per  ciascun  anno debbono essere predisposte separate distinte: esse
debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il
quale  deve  attestare,  sotto  la  propria  responsabilita' civile e
penale,  che  i  dati  ivi  riportati  corrispondono  alle  effettive
importazioni  realizzate,  impegnandosi,  nel contempo, a mantenere a
disposizione  dell'amministrazione  per   eventuali   controlli,   la
relativa documentazione originale (bolle doganali).