Art. 5.
  Le  domande  di  partecipazione al contingente debbono pervenire al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni  e delle esportazioni - Divisione II, entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  Al  riguardo  fara' fede la data risultante dal timbro a calendario
apposto all'atto dell'arrivo della domanda.