Art. 6. Il quantitativo pari a capi 12.000 verra' ripartito: a) 80% pari a capi 9.600 verra' ripartito tra gli operatori che avranno presentato la documentazione indicata al precedente art. 4 nel modo seguente: 15% pari a capi 1.440 come quota base da assegnare in parti uguali; 85% pari a capi 8.160 in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio suddetto; b) 20% pari a capi 2.400 in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi che non abbiano documentato le importazioni di cui al precedente punto a). Le quote inferiori a capi 15 non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sara' effettuato un sorteggio tra i richiedenti.