Art. 6.
  Il quantitativo pari a capi 12.000 verra' ripartito:
    a)  80%  pari a capi 9.600 verra' ripartito tra gli operatori che
avranno presentato la documentazione indicata al  precedente  art.  4
nel modo seguente:
    15%  pari  a  capi  1.440  come  quota base da assegnare in parti
uguali;
    85% pari a capi 8.160 in proporzione alle importazioni effettuate
nel triennio suddetto;
    b)  20% pari a capi 2.400 in parti uguali fra tutti i richiedenti
ammessi che  non  abbiano  documentato  le  importazioni  di  cui  al
precedente punto a).
  Le quote inferiori a capi 15 non verranno assegnate.
  Nel  caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sara'
effettuato un sorteggio tra i richiedenti.