Art. 7. Gli assegnatari, cui il Ministero del commercio con l'estero comunichera' i quantitativi attribuiti, potranno richiedere, in base alle modalita' previste dai regolamenti CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980 e n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, certificati di importazione. Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU per ogni capo richiesto. Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987. Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1989, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1989, data di scadenza del regime preferenziale.
Note all'art. 7: - Il regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalita' particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 241 del 13 settembre 1980. - Il regolamento CEE n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalita' comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 338 del 13 dicembre 1980.