Art. 7.
  Gli  assegnatari,  cui  il  Ministero  del  commercio  con l'estero
comunichera' i quantitativi attribuiti, potranno richiedere, in  base
alle  modalita'  previste  dai  regolamenti  CEE  n.  2377/80  del  4
settembre 1980 e n. 3183/80  del  3  dicembre  1980,  certificati  di
importazione.
  Le  relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a
3 ECU per ogni capo richiesto.
  Sono  applicabili  le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui
alla circolare del Ministero del  commercio  con  l'estero  n.  39/87
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987.
  Qualora  i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo
1989, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1989, data  di
scadenza del regime preferenziale.
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  regolamento  CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980,
          che stabilisce le modalita' particolari di applicazione del
          regime  dei  titoli  di  importazione e di esportazione nel
          settore  delle  carni  bovine,  e  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 241 del 13
          settembre 1980.
             - Il regolamento CEE n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, che
          stabilisce le modalita' comuni di applicazione  del  regime
          dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione
          anticipata  relativi  ai  prodotti   agricoli,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 338 del 13 dicembre 1980.