Art. 8. 
  L'esemplare  n.  1  (originale)  del  certificato  di  importazione
rilasciato, dovra' essere restituito al Ministero del  commercio  con
l'estero  appena   utilizzato;   in   caso   di   mancato   utilizzo,
immediatamente dopo la scadenza. 
  Successive  domande  di  partecipazione   alla   ripartizione   dei
quantitativi da prelevare sulla riserva comunitaria in base  all'art.
5  del  regolamento  n.  1706/88  potranno  essere   avanzate   dagli
interessati non appena gli stessi avranno restituito gli originali di
cui al comma precedente. 
 
          Nota all'art. 8:
             Il  testo  dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1706/88 e'
          il seguente:
             "1.  Se  la  quota iniziale di uno degli Stati membri di
          cui all'art.  3, ovvero la  stessa  quota  diminuita  della
          frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato
          l'art. 7, viene utilizzata in ragione del 90% o piu',  tale
          Stato   procede   senza  indugio,  mediante  notifica  alla
          commissione, al prelievo di una seconda quota pari  al  10%
          della  propria  quota  iniziale,  eventualmente arrotondata
          all'unita'  superiore,  sempre  che  la  consistenza  della
          riserva lo permetta.
             2.  Se,  dopo  aver esaurito la quota iniziale, anche la
          seconda quota prelevata da uno di questi  Stati  membri  e'
          utilizzata in ragione del 90% o piu', lo Stato in questione
          procede, secondo le condizioni di cui al  paragrafo  1,  al
          prelievo  di una terza quota pari al 5% della propria quota
          iniziale, eventualmente arrotondata all'unita' superiore.
             3.  Se,  dopo  aver  esaurito  la seconda quota anche la
          terza quota prelevata da uno  di  questi  Stati  membri  e'
          utilizzata in ragione del 90% o piu', lo Stato in questione
          procede, secondo le condizioni di cui al  paragrafo  1,  al
          prelievo di una quarta quota pari alla terza.
             Tale  procedura  si  applica  sino all'esaurimento della
          riserva.
             4.  In  deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi
          Stati membri puo' procedere al prelievo di quote  inferiori
          a  quelle  indicate  in  detti  paragrafi,  se ha motivo di
          ritenere  che  esse  rischino  di  non  essere  interamente
          utilizzate.  Lo  Stato  in questione informa la commissione
          dei motivi che lo hanno indotto ad  applicare  il  presente
          paragrafo".